Coro Palestrina - LO
STATUTO
Costituzione
– Sede – Durata – Scopi
Art.1)
E’ costituita un’Associazione sotto la denominazione “Coro Pierluigi
da Palestrina”.
Art.2) L’Associazione ha sede in Suzzara, Via Mazzini, n.4 e la sua
durata è a tempo indeterminato.
Art.3) L’Associazione ha quale scopo la ricerca del patrimonio musicale locale,
nonché lo studio e la diffusione di musiche, anche inedite, di autori antichi e
contemporanei.
Le musiche possono essere di carattere vocale o strumentale.
Soci
Art.4)
Possono far parte dell’Associazione:
1) tutti coloro che, previo esame delle loro qualità canore, siano
ritenuti idonei dal Direttore della Corale;
2)
tutti coloro che sanno usare strumenti musicali. Al momento
dell’ammissione, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, l’Associato
dovrà versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo stesso.
Art.5)
La qualità di Associati si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o
indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e
l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei Soci.
Art.6)
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il
30 novembre di ogni anno, sono considerati Soci anche per l’anno successivo ed
obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
Art.7) Ogni Socio avrà diritto a:
- ricevere
la tessera di iscritto;
- frequentare i locali sociali.
Art.8)
Alla cessazione del rapporto associativo, l’Associato dovrà restituire
tutto quanto ricevuto dall’Associazione, mentre non potrà chiedere la
restituzione delle quote versate, né avrà alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
Patrimonio ed Esercizi
Sociali
Art.9)
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà
dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da attività concertistiche e da altre attività.
Art.10)
L’esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art.11) L’Associazione non ha scopo di lucro; infatti il fondo
sociale sarà usato per promuovere le iniziative di cui sopra e, in caso di
scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio sociale sarà devoluto a
scopi di pubblica utilità.
Assemblee
Art.12) I Soci
sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno,
mediante comunicazione scritta a ciascun avente diritto, da inviarsi almeno otto
giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l’ordine del
giorno, la data, l’ora e l’indirizzo del luogo della riunione, che può
essere diverso da quello della sede. L’Assemblea deve essere pure convocata su
domanda firmata da almeno un terzo dei Soci.
Art.13)
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi
e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto
costitutivo e statuto e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per
statuto.
Art.14) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in
regola nel pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi
rappresentare da altri Soci, purché questi non siano membri del Consiglio
Direttivo. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.
Art.15) L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli
Associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione con la
presenza della metà dei Soci.
Le deliberazioni, tanto dell’Assemblea ordinaria quanto dell’Assemblea
straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti e
rappresentati.
Ogni Socio dispone di un voto.
Le votazioni in ordine alla nomina delle cariche sociali devono essere
effettuate mediante il sistema della scheda segreta.
Art.16) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi
l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, quando il verbale non viene
redatto da un notaio.
Consiglio Direttivo
Art.17) Il Consiglio
Direttivo è composto di cinque membri che vengono eletti dall’Assemblea per
un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno
un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. 1)
Art.18)
Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno
tre dei suoi membri e, comunque, almeno alla fine di ogni anno, per compilare il
bilancio consuntivo dell’esercizio sociale in corso ed elaborare il programma
con relativo bilancio preventivo per l’anno successivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vice
Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito Libro, il
relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.19) Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni assembleari, ma
è investito dei più ampi poteri tanto per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione quanto per il funzionamento
dell’Associazione stessa e per l’attuazione delle sue finalità. Il
Consiglio Direttivo potrà altresì procedere alla nomina di un Direttore,
predisporre un regolamento, che dovrà essere ratificato dall’Assemblea, e
stabilire l’ammontare delle quote sociali annue.
Art.20) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente,
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.21) Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del
Consiglio Direttivo e di curare l’adempimento delle disposizioni del Consiglio
stesso.
Art.22) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri,
controlla la gestione amministrativa dell’Associazione, approvando, in sede di
verifica, i bilanci consuntivi e preventivi.
E’ nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni.
Scioglimento
Art.24) In caso di
scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, l’Assemblea provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Controversie
Art.25) Tutte le eventuali
controversie Sociali, tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et
aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Postilla
1): si aggiunga: “Il Direttore del Coro è membro di diritto”.
Postilla occorsa, letta ed approvata.
(redatto a Suzzara, il 29 ottobre 1979, presso lo
studio del notaio Gino Fiaccadori)
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